“Il sentimento di giustizia è così universalmente connaturato all'umanità da sembrare indipendente da ogni legge, partito o religione.”
Voltaire
"Se la verità fosse evidente, l’eloquenza sarebbe inutile."
Cicerone
E’ il primo e principale momento patologico del matrimonio. La separazione può essere consensuale, in caso di accordo tra i coniugi, o giudiziale.
In caso di separazione giudiziale il procedimento si divide in due fasi.
Esauritasi il tentativo di conciliazione il Presidente del Tribunale pronunzia i provvedimenti provvisori attinenti alla casa, ai figli, all’assegno di mantenimento, in via provvisoria, autorizzando i coniugi a vivere separati.
La decisione definitiva è assunta con sentenza, al termine di una normale istruttoria.
Compito dell’avvocato è quello di sottoporre al Tribunale tutti gli elementi utili perché la decisione sia la più favorevole possibile al proprio assistito.
In determinate circostanze la separazione si può ottenere anche al termine di un procedimento che non si svolge in Tribunale ma consiste nella c.d. negoziazione assistita tra i coniugi assistiti dai rispettivi avvocati, oppure o effettuare una dichiarazione di fronte al sindaco, quale ufficiale dello stato civile, in tal caso senza assistenza di avvocati.
E’ molto importante, tuttavia, essere certi di non commettere errori di valutazione, e rinunziare all’assistenza di un esperto professionista in questioni così delicate può non costituire la migliore scelta.
Attraverso il divorzio i coniugi pongono fine al loro matrimonio.
Sino a quel momento restano attivi, ad esempio, i diritti successori, dunque, se il percorso matrimoniale è concluso, può essere importante portarlo a conclusione definitiva.
La minor durata del matrimonio (che è giuridicamente in essere sino a che la sentenza di divorzio non passa in giudicato) incide anche sulla misura del TFR e della quota di pensione di reversibilità dovuta al primo coniuge.
Ovviamente solo dopo che un coniuge ha ottenuto il divorzio può celebrare nuove nozze.
Il procedimento è simile a quello già illustrato per la separazione dei coniugi.
Di norma il provvedimento relativo all’affidamento dei figli minori di una coppia viene assunto nei procedimenti di separazione e di divorzio, oppure in specifici provvedimenti per la modifica dei provvedimenti assunti in quei procedimenti.
Nel caso di figli nati fuori dal matrimonio ormai è prevista l’applicazione delle stesse regole generali. Infatti la Legge n. 219 del 2012 ha riscritto la disciplina della filiazione sulla base dell’unicità dello stato giuridico, al fine di garantire alla filiazione naturale una condizione giuridica identica a quella finora attribuita alla filiazione legittima. Tuttavia resta ancora un margine di operatività esclusiva, in determinate circostanze, del Tribunale per i Minori, non risultando pienamente realizzato l’intento di introdurre un unico Tribunale per la famiglia e i minori con competenza esclusiva per tutti i procedimenti in materia.
L’incapacità anche parziale e momentanea di una persona di curare al meglio i propri interessi rende possibile e talvolta opportuno o indispensabile la nomina di un amministratore di sostegno, figura che si affianca, ma non sostituisce completamente l’amministrato.
Meno invasivo dell’interdizione, l’istituto trova ampio spazio applicativo.
Oltre che nei casi di amministrazione di sostegno, il ricorso al giudice tutelare si rende necessario per l’amministrazione del patrimonio di minori, e così per ottenere autorizzazioni ad accettare o rifiutare eredità, alla vendita di beni ereditari o facenti parte di fondi patrimoniali.
Con la divisione ereditaria i coeredi sciolgono la comunione ereditaria. L’iniziativa può essere presa da ciascun coerede. La divisione può essere fatta dal testatore (la cd. divisione testamentaria), può derivare da contratto conseguente ad accordo tra i coeredi, e può essere giudiziale, nel caso non vi sia accordo tra i coeredi.
Il primo caso necessita dell’interpretazione della scheda testamentaria.
Il secondo presuppone la valutazione della convenienza degli accordi che si prospettano e l’assistenza legale può essere opportuna per evitare errori di valutazione o errori di impostazione giuridica.
Nel caso di divisione giudiziale è indispensabile la difesa legale vera e propria nel giudizio civile, che può essere molto impegnativo.
Più composito è l’asse ereditario, più opportuna è l’assistenza legale stragiudiziale e più complessa la difesa giudiziale, che rende necessario rivolgersi ad un avvocato particolarmente esperto del settore.
La patologia del testamento investe i vari profili della nullità e dell’annullabilità del medesimo.
A monte, l’assistenza legale al testatore potrà impedire il verificarsi di ipotesi di vizio del testamento ed il raggiungimento o l’avvicinamento, nei limiti di legge, degli obiettivo che il testatore si prefigge.
Sono le azioni che la legge che regola la c.d. “successione necessaria” stabilisce a tutela dei diritti dei soggetti a favore dei quali riserva una quota di eredità detta quota di legittima.
Ove questa viene lesa, perché l’asse ereditario viene distribuito in modo tale da non rispettare tale quota minima, il legittimario leso ha diritto di agire in giudizio per ottenere il rispetto dei suoi diritti e la restituzione di quanto conseguito in eccesso dai coeredi che tale lesione avvantaggia illegittimamente.
I vizi delle deliberazioni assunte dall’assemblea condominiale devono essere accertati giudizialmente, pur se previo espletamento del procedimento di mediazione. Una deliberazione condominiale, pur viziata, è efficace sino a che non viene sospesa dall’autorità giudiziaria nel corso del procedimento di impugnazione.
Contro la morosità dei condomini l’ordinamento ha predisposto il rimedio principale del procedimento monitorio o per decreto ingiuntivo.
Contro pretese illegittime esercitate dal condominio attraverso tale strumento, il condòmino può esercitare l’opposizione contro il decreto ingiuntivo.
La tutela della proprietà è garantita dall’esercizio di azioni giudiziaria quali l’azione di rivendicazione, mirante a far ottenere al proprietario di un bene la sua restituzione, qualora esso sia illegittimamente posseduto o detenuto da altri, ed a far accertare il proprio diritto di proprietà; l'azione negatoria, per contestare diritti che altri vantino sul bene proprio; l'azione di regolamento di confini immobiliari e l'azione per apposizione di termini.
Contro il rischio di danni sono poi esercitabili le azioni di danno tenuto e la denunzia di nuova opera.
Anche le situazioni di mero possesso sono tutelate con apposite azioni (reintegrazione o spoglio, manutenzione) e non va dimenticato che dal possesso continuato per il periodo stabilito dalla legge può derivare l’acquisto della proprietà (e la correlativa perdita) per usucapione.
L’esistenza di una servitù può essere accertata nei confronti di chi la contesta mediante l’azione confessoria, mentre chi intende far accertare l’inesistenza di una servitù di cui terzi si affermino titolari eserciterà la “negatoria servitutis”.
La materia include le questioni legate, ad esempio, al rispetto delle distanze legali (di costruzioni come di alberi ed altre piante), alla vedute, alla comunione dei muri di confine, alle immissioni di fumo e rumore.
Con particolare riferimento all’ attività d’impresa ed al settore immobiliare
Il campo delle tutele è vastissimo¸ e spazia dall’invocazione della garanzia per i vizi o per evizione, alla richiesta di adempimento del contratto preliminare¸ ove stipulato, o alla risoluzione del medesimo.
Ovviamente, prima ancora di giungere al momento patologico del contratto, l’assistenza legale verrà fornita in fase di stipulazione del contratto, proprio al fine di evitare o limitare il rischio di contenzioso e le conseguenze dell’inadempimento dell’altro contraente¸ con la previsione delle clausole più idonee.
La tutela del locatore si può attuare invocando l’adempimento del contratto, se si ritiene preferibile proseguire il rapporto, come la sua risoluzione, quest’ultima anche mediante l’esercizio dell’azione di sfratto, qualora sia più opportuno invocare la cessazione del rapporto.
Lo Studio assiste anche i conduttori nelle vertenze contro i locatori.
Fondamentale è l’accurato esame del contratto e delle pattuizioni in esso contenute, come delle norme applicabili, differenti a secondo che si tratti di locazione abitativa o non abitativa, in contesto urbano o extraurbano.
Lo Studio tutela sia la stazione appaltante che l’appaltatore nei contratti d’appalto privati.
A titolo d’esempio la tutela può riguardare casi di inadempimento delle obbligazioni di pagamento da parte dell’appaltante, ovvero di vizi nella realizzazione dell’opera, anche se manifestatisi a distanza di tempo dalla consegna, e l’applicazione delle garanzie previste dalla legge. Non è infrequente il ricorso ad un arbitro o ad un collegio arbitrale, in materia.
E’ prestata tutela all’utilizzatore del bene concesso in leasing (o locazione finanziaria) qualora il bene presenti vizi o non sia stato consegnato, nonché per il risarcimento dei danni e la restituzione della somma corrispondente ai canoni pagati al concedente, anche mediante azione diretta verso il fornitore del bene.
Previo esperimento di tutte le attività preparatorie e pregiudiziali (consulenza tecnica preventiva o procedimento di mediazione) in caso di fallimento delle trattative di amichevole componimento viene esercitata l’azione giudiziaria per ottenere il riconoscimento della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale ed il risarcimento del danno, che può essere dovuto anche in favore dei familiari del danneggiato.
In applicazione delle leggi correnti e recentemente aggiornate, si dovrà coinvolgere la compagnia assicuratrice presso la quale, obbligatoriamente, il sanitario risulterà essere assicurato, Ovvero il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, per il caso di mancanza di polizza assicurativa.
Lo Studio curerà i rapporti con la compagnia assicuratrice e, in caso di fallimento delle trattative, l’azione giudiziaria per l’ottenimento del risarcimento dei danni alle cose ed alle persone, che può spettare anche ai familiari del danneggiato.